IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 52 della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il
decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e
aggiunte al Codice di  procedura  civile  Sentito  il  Consiglio  dei
Ministri; 
  Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato  per
la Grazia e Giustizia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
                    (Tentativo di conciliazione) 
 
  Il testo dell'art. 185 del Codice di procedura civile e' sostituito
dal seguente: 
  "Art. 185 (Tentativo di conciliazione). - Se la natura della  causa
lo consente, il giudice istruttore, nella prima udienza, deve cercare
di  conciliare  le  parti,  disponendo,  quando  occorre,   la   loro
comparizione personale. 
  "Il tentativo di conciliazione puo' essere rinnovato  in  qualunque
momento dell'istruzione. 
  "Quando le parti si sono  conciliate,  si  forma  processo  verbale
della convenzione conclusa. Il processo  verbale  costituisce  titolo
esecutivo".